PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di lotta contro la mafia e le organizzazioni criminali similari, apportando alle disposizioni stesse le modifiche necessarie per il loro coordinamento.

Art. 2.

      1. Il Governo trasmette lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo dell'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 3.

      1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è emanato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro due mesi dalla data di trasmissione del relativo schema.

Art. 4.

      1. Ai fini della stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, il Governo può avvalersi dell'opera di enti, di istituti universitari e di esperti particolarmente qualificati nel settore, da scegliere anche tra professori universitari ordinari o associati, mediante l'affidamento di incarichi di studio.

 

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Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'affidamento degli incarichi di cui all'articolo 4, valutato in lire 250 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.